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Decreto-legge 7/1970

Art. 14 — Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione alla sez…

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Art. 14. Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione alla sezione che ha provveduto all'avviamento. In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione entro otto giorni alla sezione che ha provveduto all'avviamento. Il dirigente della sezione fornisce all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.

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