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Decreto-legge 7/1970

Art. 11 — La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione de…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/11parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 11. La richiesta di avviamento deve essere numerica per qualifica professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro. E' ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire. La richiesta di avviamento puo' essere nominativa quando concerne l'assunzione: a) di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive, di concetto e d'ordine; b) di personale rientrante nelle categorie individuate dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 1) del precedente articolo 5; c) di un dipendente destinato esclusivamente a compiti di fiducia connessi alla vigilanza ed alla custodia. Tale numero, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche aziendali, puo' essere elevato a tre dalla commissione provinciale per la manodopera agricola. L'elenco delle qualifiche per le quali e' ammessa la richiesta nominativa e' esposto al pubblico presso ogni sezione della provincia, con l'indicazione della data dell'ultima deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola sull'elenco stesso. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i datori di lavoro titolari di aziende agricole grandi e medie sono tenuti a dichiarare alla sezione competente il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera. La dichiarazione deve contenere altresi' l'indicazione degli eventuali rapporti di compartecipazione familiare, di colonia, e di salariato fisso per i quali e' prevista la prosecuzione nell'anno successivo medesimo. La dichiarazione e' comunicata alla commissione locale per la manodopera agricola ai fini della formulazione della previsione annuale del fabbisogno di manodopera agricola. La sezione e' tenuta a dare precedenza alle richieste di avviamento avanzate dai datori di lavoro che abbiano effettuato la dichiarazione di cui al comma quarto del presente articolo.

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