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Decreto-legge 7/1970

Art. 1 — Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/1parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile; 2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini salariali, previdenziali ed assistenziali.

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