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Decreto-legge 271/1957

Art. 8 — L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica d…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/8parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 8. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'art. 1, ai fini dei riscontri delle erogazioni. Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria ed i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facolta' di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei depositi, nelle stazioni di servizio e nei luoghi in cui sono installati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 1, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta', redigendo verbale in doppio esemplare, da firmarsi dall'esercente o dal suo rappresentante, al quale e' consegnato un esemplare, di prelevare campioni degli oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti. Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facolta' di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche' del presente decreto.

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