Decreto-legge 271/1957
Art. 6 — I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle…
Art. 6. I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di raffinazione e presso i depositi doganali, nonche' dai Comandi territoriali della guardia di finanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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