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Decreto-legge 271/1957

Art. 6 — I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle…

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/6parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 6. I certificati di provenienza sono rilasciati, a richiesta delle ditte interessate: dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana, dagli addetti alla vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e di raffinazione e presso i depositi doganali, nonche' dai Comandi territoriali della guardia di finanza.

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