Codice della Strada
Art. 81 — Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C
Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. 1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica. 2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturita' scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti. 4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.
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