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Codice della Strada

Art. 64 — Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte 1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

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