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Codice della Strada

Art. 50 — Velocipedi

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Art. 50. Velocipedi 1. I velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

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