Codice della Strada
Art. 50 — Velocipedi
Art. 50. Velocipedi 1. I velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
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- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a-septies)) la modifica dell'art. 50, comma 2.
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