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Codice della Strada

Art. 46 — Nozione di veicolo

ELI /it/codice-strada/art/46parte di Codice della Strada
Art. 46. Nozione di veicolo 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

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