Codice della Strada
Art. 37 — Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale
Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale 1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune. 2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in merito.
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Abroga · 1
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), ha disposto (con l'art. 49, comma 5-ter, lettera e)) l'abrogazione del comma …
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