Codice della Strada
Art. 237 — Norme transitorie relative al titolo V
Art. 237. Norme transitorie relative al titolo V 1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. 2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
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