Open·Parlamento
HomeNormeCodice della StradaArt. 225
Codice della Strada

Art. 225 — Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

ELI /it/codice-strada/art/225parte di Codice della Strada
Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

↑ Tutti gli articoli di Codice della Strada · fonte Normattiva ↗

← Art. 224 Art. 226 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.