Codice della Strada
Art. 219 — Revoca della patente di guida
Art. 219. Revoca della patente di guida 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, il provvedimento di revoca e' emesso dal prefetto che l'ha rilasciata. 2. In tale ipotesi, l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. 3. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso e' revocato e la patente e' restituita all'interessato; la restituzione e' comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
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