Codice della Strada
Art. 197 — Concorso di persone nella violazione
Art. 197. Concorso di persone nella violazione 1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, per la quale e' stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
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