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Codice della Strada

Art. 193 — Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile

ELI /it/codice-strada/art/193parte di Codice della Strada
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. 4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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