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Codice della Strada

Art. 187 — Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

ELI /it/codice-strada/art/187parte di Codice della Strada
Art. 187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 1. E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per gli accertamenti del caso. Lo stato di ebrezza sara' accertato con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto che ha rilasciato la patente di guida per gli eventuali provvedimenti di competenza. 3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 119 e puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento. 4. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 186.

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