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Codice della Strada

Art. 181 — Esposizione dei contrassegni per la circolazione

ELI /it/codice-strada/art/181parte di Codice della Strada
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione 1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria. 2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni stessi. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

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