Codice della Strada
Art. 163 — Convogli militari, cortei e simili
Art. 163. Convogli militari, cortei e simili 1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; e' vietato altresi' inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
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