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Codice della Strada

Art. 146 — Violazione della segnaletica stradale

ELI /it/codice-strada/art/146parte di Codice della Strada
Art. 146. Violazione della segnaletica stradale 1. L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento. 2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7. 3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

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