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Codice della Strada

Art. 111 — Revisione delle macchine agricole in circolazione

ELI /it/codice-strada/art/111parte di Codice della Strada
Art. 111. Revisione delle macchine agricole in circolazione 1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza. 2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. 3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. 4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica europea. 5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7. 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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