Codice della Strada
Art. 107 — Accertamento dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole
Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole 1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra. 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. 3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno stato estero puo' essere riconosciute valida in Italia a condizione di reciprocita'.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 69/06 — Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l'art. 45, comma 1) la modifica dell'art. 107, comma 2.
↑ Tutti gli articoli di Codice della Strada · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.