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Codice di Procedura Civile

Art. 9 — Competenza del tribunale

ELI /it/codice-procedura-civile/art/9parte di Codice di Procedura Civile
Art. 9. (Competenza del tribunale). Il tribunale e' competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

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