Codice di Procedura Civile
Art. 830 — Decisione sull'impugnazione per nullita'
Art. 830. (Decisione sull'impugnazione per nullita'). Il pretore, il tribunale o la corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del giudizio arbitrale e della sentenza, e, se la causa e' in condizione di essere decisa, pronuncia anche sul merito. Se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione, il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttore. In pendenza del giudizio il pretore, il tribunale o la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecuzione della sentenza impugnata.
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