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Codice di Procedura Civile

Art. 826 — Correzione della sentenza arbitrale

ELI /it/codice-procedura-civile/art/826parte di Codice di Procedura Civile
Art. 826. (Correzione della sentenza arbitrale). La correzione della sentenza degli arbitri puo' essere chiesta, nei casi indicati nell'articolo 287, al pretore del luogo in cui essa e' depositata. Si applica la disposizione dell'articolo 288.

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