Codice di Procedura Civile
Art. 823 — Deliberazione e requisiti del lodo
Art. 823. (Deliberazione e requisiti del lodo). Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed o' quindi redatto per iscritto. Esso deve contenere: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi; 3) l'esposizione sommaria dei motivi; 4) il dispositivo; 5) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui viene sottoscritto; 6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri. Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
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