Codice di Procedura Civile
Art. 82 — Patrocinio
Art. 82. (Patrocinio). Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore. Davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali e alle corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.
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