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Codice di Procedura Civile

Art. 819 — Questioni incidentali

ELI /it/codice-procedura-civile/art/819parte di Codice di Procedura Civile
Art. 819. (Questioni incidentali). Se nel corso del procedimento sorge una questione che a norma dell'articolo 806 non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che la decisione di tale questione abbia rilevanza per il giudizio ad essi affidato, sospendono il procedimento e dispongono che le parti propongano domanda davanti al giudice competente. In tal caso il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a venti giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i venti giorni.

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