Codice di Procedura Civile
Art. 815 — Ricusazione degli arbitri
Art. 815. (Ricusazione degli arbitri). La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51. La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
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