Codice di Procedura Civile
Art. 813 — Accettazione e obblighi degli arbitri
Art. 813. (Accettazione e obblighi degli arbitri). L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento della sentenza per questo motivo sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.