Codice di Procedura Civile
Art. 805 — Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere
Art. 805. (Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere). La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
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