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Codice di Procedura Civile

Art. 788 — Vendita di immobili

ELI /it/codice-procedura-civile/art/788parte di Codice di Procedura Civile
Art. 788. (Vendita di immobili). Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita. Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio. L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, puo' disporre altri incanti a norma dell'articolo 591. Quando le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

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