Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 78
Codice di Procedura Civile

Art. 78 — Curatore speciale

ELI /it/codice-procedura-civile/art/78parte di Codice di Procedura Civile
Art. 78. (Curatore speciale). Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche' subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresi' alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto d'interessi col rappresentante.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 77 Art. 79 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.