Codice di Procedura Civile
Art. 771 — Persone che hanno diritto di assistere all'inventario
Art. 771. (Persone che hanno diritto di assistere all'inventario). Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti; 3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
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