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Codice di Procedura Civile

Art. 744 — Copie o estratti da pubblici registri

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Art. 744. (Copie o estratti da pubblici registri). I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

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