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Codice di Procedura Civile

Art. 742 — Revocabilita' dei provvedimenti

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Art. 742. (Revocabilita' dei provvedimenti). I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

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