Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 738
Codice di Procedura Civile

Art. 738 — Procedimento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/738parte di Codice di Procedura Civile
Art. 738. (Procedimento). Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice puo' assumere informazioni.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 737 Art. 739 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.