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Codice di Procedura Civile

Art. 73 — Astensione del pubblico ministero

ELI /it/codice-procedura-civile/art/73parte di Codice di Procedura Civile
Art. 73. (Astensione del pubblico ministero). Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

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