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Codice di Procedura Civile

Art. 723 — Fissazione dell'udienza di comparizione

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Art. 723. (Fissazione dell'udienza di comparizione). Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.

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