Codice di Procedura Civile
Art. 719 — Termine per l'impugnazione
Art. 719. (Termine per l'impugnazione). Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
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