Codice di Procedura Civile
Art. 713 — Provvedimenti del presidente
Art. 713. (Provvedimenti del presidente). Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda; altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
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