Codice di Procedura Civile
Art. 707 — Comparizione personale delle parti
Art. 707. (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.