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Codice di Procedura Civile

Art. 698 — Assunzione ed efficacia delle prove preventive

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Art. 698. (Assunzione ed efficacia delle prove preventive). Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita' e rilevanza, ne' impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne' richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

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