Codice di Procedura Civile
Art. 673 — Sequestro in corso di causa
Art. 673. (Sequestro in corso di causa). Quando vi e' causa pendente per il merito, l'istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d'appello, l'istanza e' proposta all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte. Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza puo' provvedere con decreto motivato. Se la causa pende davanti al conciliatore, l'istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.
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