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Codice di Procedura Civile

Art. 664 — Pagamento dei canoni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/664parte di Codice di Procedura Civile
Art. 664. (Pagamento dei canoni). Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione. Il decreto e' steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria. Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo' essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

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