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Codice di Procedura Civile

Art. 633 — Condizioni di ammissibilita'

ELI /it/codice-procedura-civile/art/633parte di Codice di Procedura Civile
Art. 633. (Condizioni di ammissibilita'). Su domanda di chi e' creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita' di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da' prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione puo' essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche' il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione. L'ingiunzione non puo' essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori del Regno o dei territori soggetti alla sovranita' italiana.

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