Codice di Procedura Civile
Art. 631 — Mancata comparizione all'udienza
Art. 631. (Mancata comparizione all'udienza). La mancata comparizione delle parti all'udienza, fissata a norma dell'articolo 309, produce l'estinzione del processo esecutivo.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.