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Codice di Procedura Civile

Art. 619 — Forma dell'opposizione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/619parte di Codice di Procedura Civile
Art. 619. (Forma dell'opposizione). Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando e' competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.

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