Codice di Procedura Civile
Art. 616 — Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Art. 616. (Provvedimenti del giudice dell'esecuzione). Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
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