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Codice di Procedura Civile

Art. 606 — Modo della consegna

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Art. 606. (Modo della consegna). Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.

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