Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 602
Codice di Procedura Civile

Art. 602 — Modo dell'espropriazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/602parte di Codice di Procedura Civile
Art. 602. (Modo dell'espropriazione). Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 601 Art. 603 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.